Il servizio può essere attivato presentando tutta la documentazione prevista, consultabile in formato PDF.
L'istruttoria della pratica è curata dal responsabile del procedimento indicato al richiedente entro 10 giorni dalla presentazione della domanda.
Entro 45 giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento:
- cura l’istruttoria
- acquisisce i prescritti pareri o atti di assenso eventualmente necessari, anche attraverso conferenza dei servizi (a meno che non siano già stati allegati alla domanda dal richiedente)
- valuta la conformità del progetto alla normativa vigente
- formula una proposta di provvedimento corredata da una dettagliata relazione con la qualificazione tecnico giuridica dell’intervento richiesto.
Il termine è sospeso se il responsabile del procedimento richiede, con adeguata motivazione, di apportare modifiche di modesta entità al progetto originario.
Il responsabile del procedimento può interrompere il termine di 45 giorni, una sola volta, ed entro 15 giorni dalla presentazione della domanda. Questa clausola vale esclusivamente per richiedere motivatamente documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già disponibili all'Amministrazione. Il termine ricomincia a decorrere, per intero, dalla data di ricezione della documentazione integrativa.
Il provvedimento finale è adottato o negato dal dirigente entro i 15 giorni successivi alla proposta o all'esito della conferenza dei servizi. Gli interessati saranno avvisati dell'avvenuta emanazione del permesso di costruire. I termini possono essere raddoppiati per progetti definiti particolarmente complessi dal responsabile del procedimento.
Se il dirigente o il responsabile dell’ufficio non oppongono motivato diniego, decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire vige il silenzio-assenso. Sono esclusi i casi con vincoli ambientali, paesaggistici o culturali per i quali si applicano le disposizioni indicate dalla Legge regionale 11/03/2005, n. 12, art. 38, com. 10-bis e 10-ter.
Quando viene rilasciato il permesso di costruire è stabilito l'ammontare dei contributi di costruzione per gli interventi non a titolo gratuito. Il provvedimento di determinazione dei contributi di costruzione è adottato dal dirigente responsabile sulla base delle vigenti disposizioni di legge e delle tariffe stabilite con apposita deliberazione del Consiglio comunale (oggetto di revisione al massimo ogni tre anni).