La vendita di prodotti al dettaglio (sia alimentari che non alimentari) può essere effettuata a mezzo di apparecchi (distributori automatici) installati presso attività commerciali già in esercizio o attraverso l'allestimento di spazi dedicati esclusivamente a tali distributori.
Per svolgere l'attività è necessario soddisfare i requisiti previsti dalla normativa antimafia.
Per esercitare l'attività di vendita al dettaglio di prodotti non alimentari è necessario soddisfare solo i requisiti morali. Per esercitare l'attività di vendita al dettaglio di prodotti alimentari, oltre ai requisiti morali, è necessario soddisfare anche i requisiti professionali.
I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.
Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.
Per esercitare l'attività di vendita al dettaglio di prodotti alimentari è inoltre necessario rispettare i requisiti dettati dalla normativa vigente in merito all'igiene dei prodotti stoccati, prodotti e venduti.
Approfondimenti
La vendita con apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad uso esclusivo, è soggetta alle stesse disposizioni dell'apertura di un esercizio di vicinato (Decreto legislativo 31/03/1998, n. 114, art. 17).
L'installazione di distributori automatici per somministrare alimenti e bevande in locali esclusivamente adibiti a questa attività è soggetta alle stesse disposizioni degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
La Legge regionale 26/05/2017, n. 15, art. 14, com. 1 ha abrogato la Legge regionale 02/02/2010, n. 6, art. 15, com. 1: alla luce dei nuovi aggiornamenti normativi, pertanto, non è più necessario comunicare semestralmente all'ATS le nuove installazioni e le disinstallazioni di distributori automatici.
Le “case dell’acqua” hanno avuto in questi anni una diffusione capillare sul territorio regionale e nazionale. Sono unità distributive, aperte al pubblico, di acqua destinata al consumo umano derivata da una rete idrica pubblica, a volte sottoposta a processi di trattamento.
Le strutture si caratterizzano per la distribuzione, gratuita o a pagamento, di acqua naturale e/o gasata e/o refrigerata, da consumarsi sul posto o raccolta mediante contenitori portati dai consumatori stessi.
Se la casa dell'acqua è installata da un Comune occorre presentare notifica sanitaria allegando la documentazione prevista dal Decreto del Dirigente di unità organizzativa 05/06/2017, n. 6589. Se la casa dell'acqua è invece installata da un gestore privato si configura come una vera e propria attività commerciale, pertanto occorre presentare segnalazione certificata di inizio attività come previsto dal Decreto Legislativo 25/11/2016, n. 222 congiuntamente alla notifica sanitaria (oltre alla documentazione prevista dal Decreto del Dirigente di unità organizzativa 05/06/2017, n. 6589).
Per ciascuna unità distributiva, il gestore dovrà inoltre predisporre il "piano di autocontrollo" con i punti critici e le analisi di laboratorio utili a garantire sia il mantenimento dei requisiti di potabilità dell'acqua erogata sia il controllo di eventuali cessioni derivanti dai materiali a contatto con l’acqua. Il gestore non è obbligato a presentare con la notifica sanitaria il piano di autocontrollo, ma questo dovrà essere disponibile al momento delle ispezioni effettuate dall’ATS, così come l’esito delle analisi interne effettuate sull’acqua.