L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano. Lo scopo è quello di mantenere il corpo in perfette condizioni o di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico. Questa attività può essere svolta con tecniche manuali o con apparecchi elettromeccanici per uso estetico. Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni di carattere terapeutico che devono essere svolte da personale medico abilitato.
Sono attività di estetista:
- centro di abbronzatura o “solarium”
- i massaggi con finalità estetica
- disegno epidermico e trucco semipermanente
- sauna e bagno turco
- onicotecnica (attività che applica e ricostruisce unghie artificiali preparando, lavorando e modellando una resina, un gel o dei prodotti similari, che successivamente sono rimodellati, colorati e/o decorati).
Per svolgere l'attività è necessario soddisfare i requisiti previsti dalla normativa antimafia e i requisiti morali e professionali previsti dalla Legge 04/01/1990, n. 1.
Tutti i soci e i dipendenti che esercitano professionalmente l’attività di estetista devono possedere la qualificazione professionale sia per le imprese artigiane che per quelle non artigiane (Legge 04/01/1990, n. 1, art. 4).
Per ogni sede dell'impresa deve essere designato almeno un responsabile tecnico con una qualificazione professionale. Questo ruolo può essere svolto dal titolare, da un socio partecipante al lavoro, da un familiare coadiuvante o da un dipendente dell'impresa. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività di estetica e deve essere iscritto nel Repertorio delle notizie Economico-Amministrative (REA) contestualmente alla trasmissione della segnalazione certificata di inizio attività (Legge 04/01/1990, n. 1, art. 3).
I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.
Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quellein materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.
L'utilizzo degli apparecchi elettromeccanici per l'attività di estetista è disciplinato dal Decreto ministeriale 12/05/2011, n. 110 e dal Decreto ministeriale 15/10/2015, n. 206. È necessario osservare scupolosamente le disposizioni, le modalità di esercizio e di applicazione, le cautele d'uso e le norme tecniche contenute nelle schede informative dell'Allegato 2.
Approfondimenti
Non rientrano nell’attività di estetista:
- i trattamenti con prestazioni di carattere medico – curativo – sanitario che prevedono la presenza di un operatore sanitario (fisioterapista, podologo, ecc.)
- l’attività di massaggiatore sportivo esercitabile da personale in possesso di specifici titoli e/o qualificazioni professionali
- le attività motorie, come quelle di “ginnastica sportiva”, “educazione fisica”, “fitness”, svolte in palestre o in centri sportivi
- li massaggi di esclusivo benessere, i cui trattamenti non hanno alcuna finalità estetica
- la sola e semplice decorazione delle unghie, in quanto rientra tra le prestazioni eseguite sulla superficie del corpo umano al solo scopo di abbellimento (Nota Ministeriale 20/11/1993, Prot. 19686.QV)
- le discipline bio-naturali
- le grotte del sale o haloterapia.
L'attività deve essere esercitata in forma di impresa, individuale o societaria come previsto dalle norme vigenti (Legge 04/01/1990, n. 1, art. 2). I soggetti non iscritti all'albo delle imprese artigiane o nel Registro Imprese non possono svolgere l’attività.
Alle imprese che vendono o cedono alla propria clientela prodotti cosmetici o altri beni accessori inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati, al solo fine della continuità del trattamento in corso, purchè debitamente certificati e garantiti dalla normativa comunitaria, non si applicano le disposizioni contenute nel Decreto legislativo 31/03/1998, n. 114. Pertanto non è necessario presentare nessuna segnalazione certificata di inizio attività.
L'attività professionale di estetista può essere svolta insieme a quella di acconciatore. Le due attività possono essere svolte nella stessa sede, basta che ci sia una netta e visibile separazione delle aree destinate alle due attività. In ogni caso, è necessario possedere i requisiti soggettivi professionali richiesti per lo svolgimento delle diverse attività.
In questo caso occorre presentare anche segnalazione certificata di inizio attività per acconciatori.
L'attività professionale di estetista può essere svolta insieme a quella di tatuatore e piercer. Le due attività possono essere svolte nella stessa sede, basta che ci sia una netta e visibile separazione delle aree destinate alle due attività. In ogni caso, è necessario possedere i requisiti soggettivi professionali richiesti per lo svolgimento delle diverse attività.
In questo caso occorre presentare anche segnalazione certificata di inizio attività per tatuatori e piercer.
L'esercente dell'attività, può consentire l'utilizzo dei propri spazi ad acconciatori, estetisti e tatuatori o piercer, in possesso dei prescritti titoli abilitativi, anche mediante il contratto di affitto di cabina, poltrona o postazione.
In questo caso occorre presentare anche comunicazione per affitto di poltrona, cabina o postazione.