Sono oggetti preziosi quelli costituiti, in tutto o in parte, da metalli preziosi (oro, argento, platino e palladio, coralli e perle di ogni tipo) e da pietre preziose (diamanti, rubini, zaffiri, smeraldi e ogni altra pietra che sia unita a metalli preziosi). Metalli e pietre preziose possono anche essere venduti sciolti.
Chi vuole avviare l'attività deve presentare domanda di autorizzazione alla Questura come previsto dal Regio Decreto 18/06/1931, n. 773, art. 127 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza".
La documentazione necessaria per svolgere l'attività deve essere trasmessa al SUAP come previsto dalla Sezione I, Tabella A del Decreto legislativo 25/11/2016, n. 222. Sarà il SUAP a trasmettere la documentazione alla Questura.
Per ulteriori informazioni, consulta il sito della Polizia di Stato.
Approfondimenti
Se si vendono gli articoli è inoltre necessario presentare la documentazione per la vendita in esercizio di vicinato, in media struttura di vendita o in grande struttura di vendita.
Alla pratica elativa alla vendita di oggetti preziosi deve essere allegata copia della ricevuta attestante l’avvenuto pagamento della tassa di concessione governativa tassa di concessione governativa secondo gli importi previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 26/10/1972, n. 641 (Allegato "Tariffa", Titolo II "Pubblica sicurezza", Articolo 7).
Il versamento è obbligatorio solo per la sede primaria e non per l’apertura di ulteriori filiali e deve avvenire tramite il c.c.p. n. 8003 intestato a: Ufficio Tasse Concessioni Governative - Roma.