L'attività di acconciatore comprende tutti i trattamenti per modificare, migliorare, mantenere e proteggere la bellezza dei capelli. Sono compresi: i trattamenti tricologici che non richiedono interventi medici o sanitari, il taglio e la cura della barba, la manicure e la pedicure, l’applicazione di parrucche e posticci ed ogni altro servizio inerente o complementare.
Per svolgere l’attività è necessario:
- possedere i requisiti previsti dalla normativa antimafia e i requisiti morali e professionali previsti dal Regolamento regionale 28/11/2011, n. 6 e dalla Legge 17/08/2005, n. 174.
- designare almeno un responsabile tecnico, in possesso dei requisiti professionali, per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di acconciatura (Legge 17/08/2005, n. 174, art. 3). Il ruolo di responsabile può essere svolto da: il titolare, un socio partecipante al lavoro, un familiare aiutante o un dipendente dell'impresa.
Per le imprese artigiane che svolgono l’attività in una sola sede, il responsabile tecnico deve essere il titolare per le imprese individuali, uno o più soci partecipanti al lavoro per le società.
Il responsabile tecnico deve essere sempre presente durante lo svolgimento dell'attività e deve essere iscritto nel Repertorio delle notizie Economico-Amministrative (REA) contestualmente la trasmissione della segnalazione certificata di inizio attività.
I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.
Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.
Devono essere soddisfatti i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza previsti dal Regolamento regionale 28/11/2011, n. 6, all. 1.
Approfondimenti
I trattamenti e i servizi offerti possono essere svolti anche utilizzando prodotti cosmetici (Legge 17/08/2005, n. 174, art. 2). Alle imprese che vendono o cedono alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini, o altri beni accessori inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati, non si applicano le disposizioni contenute nel Decreto legislativo 31/03/1998, n. 114. Pertanto non è necessario presentare alcuna segnalazione certificata di inizio attività.
L'attività professionale di acconciatore può essere svolta insieme a quella di estetista. Le due attività possono essere svolte nella stessa sede, basta che ci sia una netta e visibile separazione delle aree destinate alle due attività. In ogni caso, è necessario possedere i requisiti soggettivi professionali richiesti per lo svolgimento delle diverse attività.
In questo caso occorre presentare anche segnalazione certificata di inizio attività per estetisti.
L'attività professionale di acconciatore può essere svolta insieme a quella di tatuatore e piercer. Le due attività possono essere svolte nella stessa sede, basta che ci sia una netta e visibile separazione delle aree destinate alle due attività. In ogni caso, è necessario possedere i requisiti soggettivi professionali richiesti per lo svolgimento delle diverse attività.
In questo caso occorre presentare anche segnalazione certificata di inizio attività per tatuatori e piercer.
L'esercente dell'attività, può consentire l'utilizzo dei propri spazi ad acconciatori e tatuatori o piercer, in possesso dei prescritti titoli abilitativi, anche mediante il contratto di affitto di cabina, poltrona o postazione.
In questo caso l'affittuario dovrà presentare comunicazione per affitto di poltrona, cabina o postazione
Per l’attivazione di uno scarico in fognatura di acque reflue assimilate alle domestiche, in caso di consumo idrico giornaliero inferiore a 1 mc al momento di massima attività deve essere presentata preventiva comunicazione all’Ufficio d’Ambito della Provincia di riferimento (ATO) attestante la conformità alle caratteristiche previste dal Regolamento Regionale 29/03/2019, n. 6, art. 22, com.4/a, allegato b, tabella n. 1.
In caso di consumo idrico giornaliero superiore a 1 mc al momento di massima attività l’impresa dovrà verificare se applicabile la denuncia ai sensi del Regolamento Regionale 29/03/2019, n. 6, art. 22, com.4/b, allegato b, tabella n. 2 ovvero se sarà necessario ottenere preventivamente l’autorizzazione Unica Ambientale (AUA).