Spettacoli pirotecnici, fuochi d'artificio

Spettacoli pirotecnici, fuochi d'artificio

I fuochi d'artificio sono articoli contenenti sostanze esplosive o miscele esplosive di sostanze destinate a produrre un effetto calorifico, luminoso, sonoro, gassoso o fumogeno o una combinazione di tali effetti grazie a reazioni chimiche esotermiche automantenute. Da terra vengono lanciati in aria e sono accompagnati da fenomeni luminosi, sonori e da fumo.

Gli articoli pirotecnici sono classificati nelle  categorie definite dal Decreto Legislativo 29/07/2015, n. 123, art. 3.

Requisiti soggettivi

L'autorizzazione per accendere i fuochi artificiali può essere rilasciata ai seguenti soggetti che possiedono i requisiti soggettivi previsti dalla normativa antimafia (Circolare ministeriale 11/01/2001, n. 599/C.25055.XV.A.MASS): 

Pirotecnico

È un imprenditore che alleste ed esegue lo spettacolo pirotecnico. Per disporre di qualificate competenze tecniche deve possedere la licenza ai sensi del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773, art. 47 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza". Per fabbricare e/o depositare gli esplosivi deve possedere anche il certificato di idoneità rilasciato dalla commissione tecnica (Regio Decreto 06/05/1940, n. 635, art. 101).
Se possiede la licenza di fabbricazione e/o deposito esplosivi, per recuperare i materiali necessari allo spettacolo può non ottenere il nulla osta all'acquisto ai sensi del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773, art. 55 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza".

Dipendente del pirotecnico

È un soggetto che possiede il certificato di idoneità rilasciato dalla commissione tecnica (Regio Decreto 06/05/1940, n. 635, art. 101). Deve essere presente quando il pirotecnico manca o non può presentarsi, per esempio quando il pirotecnico deve allestire ed eseguire spettacoli in diverse zone contemporaneamente.

Titolare di capacità tecnica

È un soggetto che possiede il certificato di idoneità rilasciato dalla commissione tecnica (Regio Decreto 06/05/1940, n. 635, art. 101). Non fabbrica e/o deposita professionalmente gli esplosivi, ma può allestire ed eseguire lo spettacolo pirotecnico. Deve dunque possedere il nulla osta ai sensi del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773, art. 55 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza".

Requisiti oggettivi

Per svolgere l’attività si devono rispettare le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.

Approfondimenti

Addetti, artifici e disposizioni di sicurezza

Per allestire ed eseguire lo spettacolo pirotecnico il titolare dell'autorizzazione può essere aiutato da propri addetti (Circolare ministeriale 11/01/2001, n. 599/C.25055.XV.A.MASS). Se gli addetti devono caricare, collegare e accendere gli artifici, devono possedere il certificato di idoneità rilasciato dalla commissione tecnica come previsto dal Regio Decreto 06/05/1940, n. 635, art. 101.

La Circolare indica anche gli artifici che possono essere utilizzati durante uno spettacolo pirotecnico (sulla base di quelli individuati dall'Allegato A del Regio Decreto 06/05/1940, n. 635) e le disposizioni in ordine di sicurezza da osservare prima e durante lo svolgimento dello spettacolo pirotecnico.

Collocazione dello spettacolo

Se l'attività si svolge in acqua è necessario richiedere l'autorizzazione all'utilizzo all'autorità competente. 

Se l'attività occupa suolo pubblico è necessario richiedere la concessione per l'occupazione di suolo pubblico.   
Se l'attività occupa suolo privato è necessario possedere il nulla osta firmato dal proprietario dell'area che attesta la disponibilità dei luoghi occupati.

Se l'attività si svolge in acqua le chiatte e/o i pontoni utilizzati devono essere regolarmente omologati e autorizzati al trasporto di artifici pirotecnici. Devono inoltre essere spostati con mezzi e personale autorizzati.

Verifica dei siti destinati ad ospitare spettacoli pirotecnici

L'autorizzazione per l'accensione di fuochi artificiali può essere subordinata alla preventiva verifica dell'idoneità dei siti e delle misure di sicurezza (Circolare ministeriale 11/01/2001, n. 599/C.25055.XV.A.MASS). A tal proposito i Comuni possono valutare l'opportunità di richiedere parere alla commissione tecnica provinciale per le sostanze esplodenti in base all'entità delle accensioni per cui si richiede autorizzazione e del prevedibile afflusso di pubblico.

Pertanto, prima di presentare la domanda per l'autorizzazione all'accensione di fuochi artificiali, è necessario aver ottenuto parere positivo commissione tecnica provinciale per le sostanze esplodenti. E' anche possibile richiedere il parere insieme alla domanda di autorizzazione. In questo caso è necessario che la domanda sia presentata con almeno 60 giorni di anticipo rispetto alla data prevista per l'accensione dei fuochi.

Acquisto degli esplosivi

Per acquistare materiale esplosivo occorre prima ottenere l’autorizzazione rilasciata dal Questore che indica dove si trova il deposito di vendita (Circolare ministeriale 03/08/1988, n. 559/C.16718/18/XV.C.MASS. e Regio Decreto 18/06/1931, n. 773, art. 55 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza").     
Nella domanda per il rilascio, il richiedente deve precisare:

  • il quantitativo e il tipo di esplosivo
  • l’uso che ne intende fare
  • il luogo di impiego
  • il periodo di tempo entro il quale sarà utilizzato (presumibile durata dei lavori).

Una volta ottenuta l'autorizzazione, l’interessato ha un mese di tempo per presentarsi dal titolare del deposito di vendita presso il quale intende rifornirsi.

Trasporto degli esplosivi

Per trasportare esplosivi occorre possedere l’autorizzazione permanente o temporanea rilasciata dal Prefetto come previsto dal Regio Decreto 18/06/1931, n. 773, art. 51 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" (Circolare ministeriale 03/08/1988, n. 559/C.16718/18/XV.C.MASS.). Per trasportare in via ordinaria, cioè a trazione meccanica, gli esplosivi di II  e III categoria sono necessari:

La scorta non è necessaria solo se si trasportano meno di 5 kg di esplosivo di II categoria e un massimo di 50 detonatori.

Il titolare del deposito di vendita che fornisce il prodotto deve presentare al Prefetto che ha competenza sul suo esercizio un avviso di spedizione e l'autorizzazione all’acquisto degli esplosivi rilasciata dal Questore all’utilizzatore.

Dopo aver verificato la regolarità della documentazione, il Prefetto deve richiedere l'autorizzazione al trasporto all’autorità locale di pubblico spettacolo, al Questore e al Comando dei Carabinieri competenti sul luogo d’impiego dell’esplosivo.

L’autorizzazione sarà automaticamente acquisita se entro cinque giorni il Prefetto non riceverà risposte negative.

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Ultimo aggiornamento: 31/01/2024 11:14.11