Presentare una dichiarazione sostitutiva di certificazione o autocertificazione

Presentare una dichiarazione sostitutiva di certificazione o autocertificazione

Con la dichiarazione sostitutiva di certificazione è possibile dichiarare i propri stati, fatti e qualità personali con apposite dichiarazioni sottoscritte dall'interessato e presentate direttamente all’Ente che le richiede, in sostituzione delle tradizionali certificazioni rilasciate dagli uffici competenti (articolo 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445).
È una dichiarazione che l'interessato sottoscrive di suo pugno che viene utilizzata nei rapporti con la Pubblica amministrazione e con i concessionari e i gestori di pubblici servizi. Nei rapporti con soggetti privati, è possibile utilizzare l'autocertificazione solo se il privato decide di accettarla.

La dichiarazione sostitutiva è consentita ai cittadini italiani e comunitari, mentre per i cittadini extracomunitari residenti in Italia è consentita solo per dichiarazioni certificabili o attestabili da soggetti pubblici italiani (Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, art. 3, com. 2).

La dichiarazione:

  • ha la stessa validità del certificato che sostituisce
  • ha gli stessi limiti temporali di validità
  • la firma non deve essere autenticata
  • è esente da qualsiasi pagamento di diritti o marche da bollo.

La Pubblica Amministrazione può accertare la veridicità di quanto dichiarato dal cittadino. La sottoscrizione di dichiarazioni non veritiere è punita penalmente.

Approfondimenti

Si può autocertificare

Si può autocertificare:

  • la data e il luogo di nascita
  • la residenza
  • la cittadinanza
  • il godimento dei diritti civili e politici
  • lo stato civile (libero, coniugato, vedovo, divorziato)
  • lo stato di famiglia
  • l’esistenza in vita
  • la nascita del figlio
  • il decesso del coniuge, dell'ascendente o del discendente
  • l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla Pubblica Amministrazione
  • l'appartenenza ad ordini professionali
  • il titolo di studio e gli esami sostenuti
  • la qualifica professionale posseduta, il titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualifica tecnica
  • la situazione reddituale ed economica anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali
  • l'assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto
  • il possesso ed il numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria
  • lo stato di disoccupazione
  • la qualità di pensionato e categoria di pensione
  • la qualità di studente
  • la qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili
  • l’iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo
  • tutte  le  situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari,  ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio
  • di  non  aver  riportato  condanne  penali  e  di non essere destinatario  di  provvedimenti  che  riguardano l'applicazione di  misure di prevenzione, di decisioni civili  e  di  provvedimenti  amministrativi  iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa
  • di   non   essere  a  conoscenza  di  essere  sottoposto  a procedimenti penali
  • la qualità di vivenza a carico
  • tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri di stato civile
  • di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
Certificati che non possono essere sostituiti dalla dichiarazione sostitutiva

Non possono essere sostituiti da dichiarazione sostitutiva i certificati:

  • medici
  • sanitari
  • veterinari
  • di origine
  • di conformità CE
  • di marchi
  • di brevetti.
Casi particolari: minori, interdetti e inabilitati
  • minori: può dichiarare chi ne esercita la patria potestà o il tutore
  • interdetti: può dichiarare il tutore
  • inabilitati e minori emancipati: può dichiarare l'interessato con l'assistenza del curatore
  • chi non sa o non può firmare: deve rendere la dichiarazione davanti al pubblico ufficiale
  • chi si trova in condizioni di momentaneo impedimento per motivi di salute: la dichiarazione può essere resa davanti al pubblico ufficiale dal coniuge o, in sua assenza dai figli maggiorenni o, in mancanza di questi ultimi, da un parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado.

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Ultimo aggiornamento: 30/03/2023 15:48.02